Statuto

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Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale

PULI-AMO MESSINA ETS

 

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e successivi adeguamenti previsti per la “Riforma del Terzo settore” Lgs. 117/2017 e decreto correttivo D. Lgs n. 105/18, l’associazione di promozione sociale PULI-AMO MESSINA ETS con sede in Messina Viale della Libertà n. 219.
La sua durata è illimitata.

 

Art. 2 – Scopo

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell’associazione è in particolare:

a) Sensibilizzare ed educare i cittadini di ogni fascia di età, sesso o etnia circa le tematiche ambientali e la promozione del territorio, al fine di costruire, accrescere e fortificare il senso d’appartenenza alla comunità e al luogo.

b) Promuovere l’etica del Bene Comune come principio unico per una società più civile; invitare altresì soci e semplici cittadini ad attivarsi in prima persona per la tutela, conservazione, valorizzazione, fruizione e conoscenza dei beni storici, artistici, monumentali, archeologici, naturali, folcloristici e paesaggistici della propria città, nel rispetto delle norme vigenti. Riconoscere e facilitare la gestione dei Beni Comuni, promuovendo la collaborazione tra le istituzioni che governano le città e i suoi abitanti.

c) Recuperare il territorio tramite iniziative popolari di rigenerazione urbana, con interventi di pulizia, scerbatura, riqualificazione arredi urbani o messa a dimora di nuove piante, da svolgere in aree degradate, abbandonate o non sufficientemente valorizzate.

 

Art. 3 – Attività

Per il raggiungimento delle predette finalità, secondo quanto previsto dalla cosiddetta “Riforma del Terzo Settore” Lgs. 117/2017 e successivo decreto correttivo D. Lgs n. 105/18, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

– “5. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”;

– “6. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio”;

– “9. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale”.

 

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:

a) Organizzare manifestazioni culturali, artistiche o sociali, al fine di rivalutare concettualmente le aree soggette a riqualifica.

b) Promuovere attività di carattere culturale al fine di diffondere cultura e pratica atta a realizzare e perseguire una finalità bellezza in tutte le sue forme ed espressioni. Promozione e studio, ricerca e dibattiti stimolando partecipazione e attenzione verso il territorio.

c) Promuove e realizza l’informazione e la formazione del cittadino mediante la pubblicazione di materiale divulgativo, corsi, seminari, siti web, periodici e giornali on line;

d) Stipulare convenzioni e/o protocolli di intesa con altre associazioni e organizzazioni e/o Enti pubblici o privati per assicurare servizi ai soci e rafforzare la propria base associativa;

e) Può stabilire forme di collaborazione, conservando piena autonomia, con associazioni a carattere internazionale, nazionale e locale, istituzioni culturali e scientifiche ed altri enti pubblici o privati;

f) Assume qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

 

Art. 4 – Categorie di soci

L’associazione è fondata sul principio d’uguaglianza dei soci, i quali si distinguono in tre categorie:

a) fondatori: coloro che sono intervenuti nella costituzione dell’associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

b) ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La qualità di socio effettivo si ottiene a pieno titolo dopo sei mesi decorrenti dall’iscrizione, fino a quel momento il soggetto non ha diritto al voto ma può partecipare all’Assemblea. L’iscrizione del socio è annuale e si perfeziona col pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci ordinari è illimitato;

c) onorari: sono coloro che hanno acquisito particolari meriti verso l’Associazione o si sono distinti per le loro attività nel campo dei fini statutari; sono nominati dall’assemblea dei soci dietro proposta del Consiglio Direttivo e non sono soggetti al pagamento della quota sociale e dell’iscrizione annuale.

Art. 5 – Ammissione dei soci

5.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

5.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione

5.3. I soci che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta, nella quale verranno specificate le proprie complete generalità. La richiesta dell’aspirante socio verrà poi vagliata dal Consiglio Direttivo, che ne delibererà l’ammissione all’Associazione.

5.4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

5.5. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

5.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa prevista è intrasmissibile.

 

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci.

6.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Diritti e doveri degli Associati. Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa, nonché il diritto a proporsi come candidato per gli organi dell’Associazione.

6.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. La consultazione dei libri sociali può avvenire previa richiesta al Consiglio Direttivo mediante documento prodotto dal socio stesso, ove saranno specificati i documenti che si intende visionare, le motivazioni e la firma in calce del richiedente.

6.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata (solo se concordato preventivamente con il Presidente), avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

6.4. L’associazione può in caso di particolare esigenza, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

6.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Art. 7 – Recesso ed esclusione del socio.

7.1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

7.2. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per tre mesi dal temine di versamento richiesto,

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

7.3. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.

7.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

7.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

 

Art. 8 – Gli organi sociali

8.1. Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea dei soci,
  • il consiglio direttivo,
  • il presidente

8.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

Art. 9 – L’assemblea

9.1. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;

b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

9.2. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

9.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o
quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

9.4. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.

9.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

9.6 L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9.7. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

9.8. Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) elezione del Presidente;

b) elezione e scioglimento del Consiglio direttivo;

c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti;

d) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;

e) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;

f)  determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione;

g) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;

h) approvazione del programma annuale dell’Associazione;

i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

j) Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

9.9. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.

9.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega che deve essere in forma scritta.

9.11. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione.

9.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

9.13 Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

b) scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

9.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

 

 Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre membri. Resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti tramite votazione dell’Assemblea.

10.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

10.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

10.4. Il Consiglio Direttivo:

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;

c) redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;

d) delibera in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti;

e) Ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal residente per motivi di necessità ed urgenza;

f) Predisporre un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre all’Assemblea;

g) ammette i nuovi soci;

h) esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea.

10.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

10.6. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

  • il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale),
  • il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso),
  • il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).

 

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica cinque anni e può essere rieletto tramite votazione dell’Assemblea.

In particolare compete al Presidente:

a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;

b) Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;

c) Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

d) Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;

e) Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

 

Art. 12 – Il Vice Presidente

12.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento dello stesso.

 

Art. 13 – Il Segretario

13.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

 

Art. 14 – I mezzi finanziari

14.1. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

14.2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente  alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

 

Art. 15 – Rendiconto economico finanziario e Patrimonio

15.1. L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

15.2 Entro il 31/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3. L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

15.5. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.6. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

 

Art. 16 – Scioglimento

16.1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

16.2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

16.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

 

ART. 17 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.